Rumori molesti del vicino, Cassazione: "Dev’essere risarcito il danno"

Anche in assenza di un danno alla salute.

Rumori molesti del vicino, Cassazione: "Dev’essere risarcito il danno"
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Rumori molesti del vicino, Cassazione: "Dev’essere risarcito il danno anche se non c’è una lesione della salute".

Rumori molesti

Il cittadino che lamenta rumori provenire dall’immobile del vicino che superano la soglia della normale tollerabilità, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche senza la prova di uno specifico danno alla salute come quello biologico. Né il risarcimento può essere limitato tenuto conto della priorità temporale dell'attività commerciale esercitata, rispetto alla destinazione abitativa, nella determinazione dei danni.

A ribadirlo la Cassazione con l’ordinanza 21554/18, pubblicata il 3 settembre dalla seconda sezione civile che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene un significativo arresto in materia a tutela del diritto alla quiete nella propria dimora.

Il caso

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di Roma per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via d’equità nella misura di 10.500 euro nei confronti di un condomino che aveva citato in tribunale il titolare di un’officina contigua a causa dell’immissioni rumorose da lì provenienti, ritenendo risarcibile solo la compromissione del pieno svolgimento della vita domestica, escludendo il danno alla salute dal momento che i rumori superavano di poco la soglia di normale tollerabilità.

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