Nuovi Voucher: cosa cambia e come usarli
Attenti agli errori
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Pronto il ritorno dei Voucher lavoro, studiati per le famiglie e le micro imprese fino a 5 dipendenti. Il debutto è il prossimo 10 luglio e prende così avvio la nuova normativa sul lavoro accessorio contenuta nella legge di conversione del dl 50/2017. In tempo utile arriverà anche la circolare applicativa Inps e il 10 luglio sarà pronta al debutto la piattaforma telematica che, sottolinea Palazzo Chigi, “non consentirà l’insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari”.
La nuova legge prevede alcune disposizioni comuni per famiglie e imprese: c’è un tetto pari a 5mila euro annui per ciascun lavoratore, di cui 2mila 500 possono arrivare dallo stesso datore di lavoro. Stesso limite anche per le imprese, che quindi possono pagare retribuzione da lavoro accessorio fino a un massimo di 5mila euro annui.
Per quanto riguarda il libretto famiglia sono ammesse solo le seguenti attività:
-piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione;
-assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità;
-insegnamento privato supplementare. In entrambi i casi le attività svolte per il medesimo committente devono rispettare il limite delle 280 ore di lavoro nell'anno civile.
Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento (i cosiddetti “voucher elettronici”) del valore nominale di 10 euro l'uno. Il singolo voucher può remunerare non più di un'ora di lavoro e un'ora di lavoro può essere retribuita anche con più di un voucher. La singola ora di lavoro occasionale accessorio, invece, non può essere remunerata meno di 9 euro. Nel settore agricolo il minimo è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato. In entrambi i casi non è previsto il voucher cartaceo.
I compensi devono rispettare i seguenti tre vincoli:
-il prestatore non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti;
-il committente non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale;
-il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente. Al superamento del limite annuale di 280 ore di lavoro e/o del limite annuale di 2.500 euro nel rapporto tra prestatore e singolo committente, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato (tranne quando il committente sono le Amministrazioni pubbliche).