L'odore di fritto? Potrebbe essere un reato

Una sentenza della corte di Cassazione che parla di "molestie olfattive" potrebbe cambiare i rapporti tra i vicini di casa

L'odore di fritto? Potrebbe essere un reato
Pubblicato:
Aggiornato:

Una sentenza della corte di Cassazione che parla di "molestie olfattive" potrebbe cambiare i rapporti tra i vicini di casa

Una coppia che abitava al pianterreno di un palazzo nella provincia di Gorizia è stata dichiarata colpevole dalla corte di Cassazione (con prescrizione) per "immissioni moleste". In sostanza i due, con gli effluvi delle pietanze che preparavano ai fornelli, dotati di una canna fumaria difettosa, molestavano i vicini dei piani superiori. La presenza di una canna fumaria è obbligatoria per gli esercizi di somministrazione di pietanze, tanto che tra le ordinanze dei Comuni capita spesso di trovare obblighi a installare specifici dispositivi di dispersione dei fumi e degli odori che possono diventare molesti. 

Ad avviso dei giudici della Cassazione, il reato di "getto pericoloso di cose" punito dall'articolo 674 del codice penale si può riferire anche alle "molestie olfattive, a prescindere dal soggetto emittente", quindi non importa se provengano da uno stabilimento industriale o da una apparentemente innocua abitazione privata. Con la precisazione che quando non esiste una soglia di tollerabilità stabilita dalla legge, si deve fare riferimento al criterio della "normale tollerabilità" degli 'odoracci' per il cui accertamento - spiega il verdetto 14467 della Terza sezione penale - "non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di Gorizia, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia" chiamato ad ispezionare la canna fumaria.

In conclusione: è necessario fare sempre controllare i propri dispositivi di dispersione e assorbimento degli effluvi che si sprigionano quando ci mettiamo ai fornelli. 

Seguici sui nostri canali