Borgomanero ha la sua commissione per la De.Co.
Il dispositivo per tutelare e valorizzare i prodotti tipici del territorio.
A Borgomanero è stata nominata la commissione per la Denominazione comunale (De.Co.) per i prodotti enogasrtonomici tipici del territorio.
Commissione De.Co. a Borgomanero: ecco da chi è formata
Dopo l’approvazione del regolamento per la De.Co., il marchio di denominazione comunale per i prodotti enogastronomici tipici del territorio, avvenuta nel Consiglio comunale di dicembre, da metà febbraio è stata ufficialmente istituita anche la commissione apposita che sarà chiamata a valutare le richieste del marchio per i prodotti locali. E’ con una delibera di giunta che infatti da Palazzo Tornielli, sede del Comune, è stata formata la commissione, che vedrà 4 membri in totale. Il sindaco della città (o un suo rappresentante) affiancherà la conoscenza e la perizia della cultura gastronomica agognina di tre tra i massimi conoscitori della materia: si tratta degli esperti nei settori commerciale, gastronomico e agroalimentare Roberto Bernardelli, Tiziano Godio e Lidio Duella.
La commissione rimarrà in carica per 5 anni
La commissione che avrà il compito di stabilire se un prodotto potrà o meno entrare nel registro della De.Co. di Borgomanero avrà una carica della durata di 5 anni. Il regolamento che dispone che i «prodotti agro alimentari tradizionali sono meritevoli di particolari attenzioni e rilevanza pubblica» si compone di 8 articoli in totale (riportati di seguito), che normano la «valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali».
Gli articoli della Denominazione Comunale:
- L’articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
Il Comune individua (...) tra i propri fini istituzionali anche il sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- L’articolo 2 (L’istituzione del registro De.Co.)
E’ istituito un apposito registro in cui vengono iscritti i prodotti agro-alimentari tradizionali locali segnalati e denominati ai sensi del presente regolamento come prodotti “De.Co.”. Le istanze di iscrizione al registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e devono essere corredate da adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione.
- L’articolo 3 (Utilizzo del marchio De.Co.)
Il Comune di Borgomanero, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi del medesimo in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione per il perseguimento dei fini di cui all’art. 1. 2. Chiunque nell’ambito del territorio comunale di Borgomanero realizzi prodotti agroalimentari e/o gastronomici iscritti nel registro De.Co., al fine di ottenere la concessione di utilizzo del marchio De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale. 3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.
- L’articolo 4 (La struttura organizzativa)
La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all’interno dei servizi comunali.
- L’articolo 5 (Le iniziative comunali)
Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità, nonché attraverso la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, forme di comunicazione pubblica per le finalità di cui all’art. 1. 2. Il Comune si avvale, ai fini di cui al presente regolamento, di forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
- L’articolo 6 (Le tutele e le garanzie)
I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune in quanto connessi con gli interessi di cui agli artt. 3 e 13 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- L’articolo 7 (Promozione di domande di registrazione ufficiale)
Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere, per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento De.Co., la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi. 2. In particolare, ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, IGP, il Comune interverrà per sostenere le domande delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. da più di cinque anni.
- L'articolo 8 (Norme finali)
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e ai regolamenti statali e regionali in materia.